Per l'anno 2022 sono state confermate le aliquote deliberate a partire dal 2020. Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta non ha subito variazioni.
La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha eliminato dal 1° gennaio 2020, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) accorpandolo all’Imposta Municipale Propria (IMU).
Per l'anno 2022 sono confermate le aliquote già vigenti per l'anno 2020 approvate con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 29/09/2020:
Coefficienti di moltiplicazione
Le rendite degli immobili attribuite dal catasto, devono essere rivalutate del 5 per cento, e per calcolare il valore imponibile alle diverse categorie catastali si dovranno applicare i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo A (prima e seconda casa), esclusa la A/10, e le categorie C/2, C/6 e C/7 (pertinenze); 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (uffici pubblici, scuole, ospedali) e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad esempio, opifici, alberghi, case di cura), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 80per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
La base imponibile viene ridotta del 50%
Il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.L’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9; Il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato (ciò comporta un onere di € 200,00 per la registrazione più euro 16,00 di marche da bollo per ogni quattro pagine di contratto. Per la registrazione di contratto verbale, la Circolare MEF N. 1/DF/2016 specifica che si deve compilare in duplice copia il Modello 69 in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato "Contratto verbale di comodato".Il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune.
Nella pratica può accadere, ad esempio, che due genitori comproprietari siano residenti in Comuni diversi e che solo uno risieda nel Comune in cui insiste l’immobile concesso in comodato al figlio. In tal caso la riduzione spetterà al solo genitore coincidente con il Comune di residenza del figlio. L’altro pagherà per intero l’imposta corrispondente alla propria quota.
Per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile in Italia ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre all’appartamento concesso in comodato, un altro appartamento comunque non “di lusso” (A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale. Al comodatario invece non vengono poste condizioni; nel caso in cui, ad esempio, lo stesso risulti essere proprietario anche di numerosi appartamenti, il beneficio per il comodante spetta ugualmente.
Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi, come chiarisce la Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016.
Casi di non applicabilità della riduzione:
se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzionese i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzionese si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzionese si risiede all'estero non si può applicare la riduzionese l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzionese il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione
L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale e rimane soggetto ad aliquota ordinaria (9,7 per mille) con base imponibile ridotta del 50%.
Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).
Prima della registrazione del Contratto verificate di possedere effettivamente i requisiti!
IMU - Esenzione terreni agricoli (comma 758)
Confermata l'esenzione dal pagamento dell’IMU per i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nella quale venivano specificati i Comuni montani e collinari i cui terreni fruivano dell’esenzione ICI, ora applicabile all’IMU.
La norma dispone inoltre che,l’esenzione si applica anche ai terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Quindi anche nei Comuni cosiddetti di pianura gli agricoltori in possesso dei requisiti di cui sopra saranno esenti dal pagamento dell’IMU.
Rimangono soggetti al pagamento invece tutti quei terreni che non sono coltivati direttamente, ad esempio dati in affitto, anche se ad agricoltori. Per godere del beneficio i due requisiti, possesso e conduzione diretta, si devono manifestare contemporaneamente.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d’imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al primo gennaio di ciascuna annualità. La valutazione deve considerare la zona di ubicazione del terreno, la sua destinazione urbanistica, gli oneri necessari per adattare il terreno al fine dell’edificazione, i prezzi medi di mercato delle aree con le medesime caratteristiche, e comunque con delibera di Giunta Comunale n.29 del 02/05/2012 sono stati indicati alcuni valori guida.
Abitazione principale
Per abitazione principale s’intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
1. E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo .
L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (unità immobiliare e pertinenze nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relative all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
SCADENZE PAGAMENTI16 giugno – 1ª rata in acconto 16 dicembre – 2ª rata a saldo
Nel caso in cui la scadenza cada in un giorno festivo è automaticamente posticipata al primo giorno feriale
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento in acconto potrà essere eseguito esclusivamente con modello F24, il codice catastale del Comune di Sandigliano è H821.
DICHIARAZIONE IMU
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
E’ stato soppresso l’obbligo della presentazione della dichiarazione IMU nel caso in cui si tratti di abitazione concessa in comodato d’uso ai parenti di primo grado, per le quali è prevista una riduzione della base imponibile pari al 50%